STATUTO “C.I.S.S.A. APS.” Ente del Terzo Settore
Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)
ART. 1) DENOMINAZIONE E DURATA
In data 17/09/2020 è stata modificata la denominazione dell’associazione costituita in data 13 Giugno 1975 in “Centro Iglesiente Studi Speleo Archeologici APS.”, in breve “C.I.S.S.A. APS”. L’Associazione ha durata illimitata e opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di associazioni.
ART. 2) SEDE
La sede dell’Associazione è in Iglesias (SU), il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. L’associazione svolge attività di interesse generale rientranti nelle lettere e, f, h, i, k, l e z, dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le finalità che si propone sono in particolare:
● lo studio e la protezione e la tutela dell’ambiente in particolare quello carsico, speleologico, speleo-subacqueo e cavità artificiali, del patrimonio archeologico e storico;
● lo studio sistematico di tutte le cavità artificiali, con particolare riguardo a quelle del sottosuolo della città di Iglesias parimenti al suo patrimonio archeologico;
● la ricerca, l’individuazione, l’esplorazione, il rilevamento topografico, l’accatastamento, lo studio e il monitoraggio delle grotte naturali e delle cavità artificiali, nonché la tutela e la salvaguardia degli ambienti naturali;
● la promozione dell’attività scientifica nei seguenti settori: bio-speleologico, geologico, archeologico, antropologico, idrologico e altri di eguale o simile interesse scientifico;
● la pubblicazione e divulgazione di studi e ricerche tramite campagne stampa, relazioni, monografie, riviste, bollettini di vario genere, materiale audiovisivo, siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo e divulgativo, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;
● l’organizzazione di eventi pubblici, d’incontri e momenti di aggregazione dei soci, eventi culturali quali rappresentazioni, manifestazioni, mostre, conferenze, seminari, convegni ed ogni altra attività culturale d’interesse degli associati atte a divulgare e promuovere l’ambiente naturale, la speleologia, l’archeologia;
● l’organizzazione di attività didattiche e formative afferenti alle attività indicate nei punti precedenti;
● promuovere la conoscenza del territorio attraverso attività di escursionismo, trekking, e similari;
● promuovere e favorire la tutela, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, archeologico e ambientale della Sardegna anche attraverso la gestione diretta e/o indiretta di siti e/o beni di particolare interesse ambientale, storico, culturale, archeologico e speleologico.
● Promuovere il proficuo impiego del tempo libero attraverso iniziative di natura culturale, sportiva e ricreativa, al fine di contribuire all’elevazione civica e sociale del cittadino.
Per il raggiungimento delle finalità sociali l’Associazione può allinearsi e collaborare con Associazioni, Enti pubblici e privati e altre organizzazioni speleologiche, archeologiche e/o naturalistiche locali, nazionali ed internazionali. Inoltre, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tutta l’attività svolta dai soci con materiale dell’associazione è considerata attività della stessa Associazione. L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’associazione inoltre, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, potrà svolgere attività diverse da quelle sopra riportate.
ART. 4) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Presidente e il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite.
ART. 5) SOCI
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; Possono presentare domanda di iscrizione all’Associazione:
● tutti i cittadini italiani e stranieri, in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano raggiunto la maggiore età;
● persone giuridiche.
L’accettazione e la relativa iscrizione al libro soci conferiscono automaticamente la qualità di Socio. I soci devono versare regolarmente le quote sociali e ogni altra eventuale quota associativa approvata dall’Assemblea, allo scopo di contribuire a svolgere le attività dell’Associazione. Tutti i soci, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Ogni nuovo Socio per espletare l’attività speleologica ed escursionistica e più in generale attività che comporti l’assunzione di un certo grado di rischio, oltre a possedere un’adeguata preparazione tecnica, deve essere consapevole dei rischi connessi alle attività praticate. È esclusa ogni forma di iscrizione all’Associazione avente carattere temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile a terzi: è nullo nei confronti dell’Associazione ogni patto contrario. I soci hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate, per l’attività prestata a favore dell’Associazione, avvalendosi la stessa prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, ricorrendo prevalentemente ai propri associati.
ART. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Cessano di far parte dell’Associazione, a giudizio insindacabile dell’Assemblea, coloro che:
● presentano dimissioni scritte;
● dichiarati morosi, non provvedono a versare quanto dovuto, dopo preavviso;
● si rendono inadempienti rispetto allo spirito di promozione sociale dell’Associazione;
● turbano l’ordine e l’attività dell’Associazione;
● non versano le quote sociali.
ART.7) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da almeno 4 Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è rappresentata la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti e/o rappresentati. Il Consiglio Direttivo:
● compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
● redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione;
● ha l’obbligo di redigere il bilancio preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare analiticamente tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate e che si prevede di effettuare;
● regola l’attività dell’Associazione;
● redige e modifica i regolamenti interni;
● vigila sull’osservanza delle norme;
● propone le variazioni delle quote sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
● autorizza la spesa delle somme;
● approva le domande relative all’adesione dei nuovi soci;
● propone all’Assemblea l’esclusione, l’espulsione o la decadenza dei soci.
Le cariche di Vice Presidente, di segretario e di tesoriere sono assegnate dal Consiglio Direttivo in riunione di consiglio tra gli stessi Consiglieri. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
ART. 8) PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo, indice e presiede le assemblee dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e soprintende all’esecuzione delle relative deliberazioni.
ART. 9) VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 10) SEGRETARIO
Il Segretario pone in atto le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza, custodisce e ordina l’archivio, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede all’invio delle convocazioni.
ART. 11) TESORIERE
Il tesoriere gestisce il registro di cassa con indicazione analitica di tutte le spese e le entrate, riscuote le quote dei soci e segnala al Consiglio Direttivo i soci morosi, raccoglie e archivia i giustificativi delle spese previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Vigila affinché non siano effettuate spese e non vengano assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura, la disponibilità finanziaria e la preventiva autorizzazione.
ART. 12) ASSEMBLEA
L’Assemblea, formata dai soci, è l’organo sovrano e stabilisce le iniziative dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile per:
● esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
● programmare l’attività associativa;
● eleggere il nuovo Consiglio Direttivo;
● approvare le variazioni delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
● approvare le variazioni dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
● approvare l’esclusione, l’espulsione o la decadenza dei soci proposte dal Consiglio Direttivo;
● deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, o su richiesta di 1/3 dei soci, per deliberare sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sul trasferimento della sede legale e sugli altri argomenti non previsti nell’assemblea ordinaria. Le assemblee vengono convocate, tramite avviso scritto affisso nella sede sociale, tramite posta elettronica o tramite altra forma di comunicazione elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata se la convocazione viene effettuata dal Presidente, o trenta giorni prima della data fissata se la convocazione viene richiesta dall’Assemblea dei Soci. La convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno, la data, il luogo e l’ora fissata per la prima e seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può stabilirsi anche un’ora dopo quella fissata per la prima, con la presenza di qualunque numero dei soci. L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, in seconda con almeno la metà dei soci. Le delibere dell’Assemblea sono valide con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati per delega.
ART. 13) ORGANI DI CONTROLLO
Al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l’assemblea procederà alla nomina degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.
ART. 14) DIRITTO DI VOTO
Tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci hanno diritto di voto, salvo quanto previsto all’art. 20. Il diritto di voto è personale ed unico. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega cartacea o comunicazione telematica. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
ART. 15) VERBALIZZAZIONE
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato presso l’archivio dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 16) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
● dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
● dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
● dalle quote associative;
● da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.
L’Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti e comunque per non meno di tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. L’Associazione è tenuta ad utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 17) BILANCIO
Nella gestione dell’Associazione devono essere rispettate le norme vigenti e, se non in contrasto con le precedenti, le seguenti regole:
● L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno;
● I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea;
● Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto;
● L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale;
● Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato;
● Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto;
● Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
ART. 18) MODIFICHE ALLO STATUTO
Variazioni al presente Statuto possono essere apportate dall’Assemblea riunita in seduta straordinaria, appositamente convocata a questo scopo, con votazione favorevole della maggioranza dei soci presenti. Esse entrano immediatamente in vigore.
ART. 19) SCIOGLIMENTO
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 12 del presente statuto. A seguito dello scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio del gruppo verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.
ART. 20) MOROSITÀ
Sono morosi i soci che non hanno provveduto al rinnovo della quota sociale. I soci morosi non hanno diritto al voto.
ART. 21) UTILI
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alle attività istituzionali previste dallo Statuto.
ART. 22) DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto:
● si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni;
● decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti secondo le disposizioni dell’art. 12 del presente statuto. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.